Testo Unico del
22/12/1986 n. 917
Art. 51 -
Determinazione del reddito di
lavoro dipendente. (ex art.48)
Testo: In
vigore dal 29 aprile 2012
modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16
Articolo 3
Nota:
1. Il
reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di
lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
2.
Non concorrono a formare il reddito (1):
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di
legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter);
b) (lettera abrogata dall'art. 2, comma 6,
decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93);
c) le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche'
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o
gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di
lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le
prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli
esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili
di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma
1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 13;
f-bis) le somme, i servizi e le
prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili
nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla
generalita' dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno
tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito
al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) (lettera
abrogata dall'art. 82, comma 23, decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri
di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte
delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi
costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento
dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
i-bis)
le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di
lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o
indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate
o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile
non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c)
che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di
opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero
la costituzione in garanzia.
3. Ai fini
della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1,
compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge
del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto
di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto
valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a
formare il reddito.
4. Ai fini
dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli
indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia
deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al
Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al
tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e
l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa
integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in
locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la
rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per
cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono
essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore
del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in
mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis)
per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per
le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono
a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di
alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito
gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto
di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di
quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per
trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino
all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire
50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di
spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i
rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle
attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se
corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del
loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un
importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i
trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per
quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in
quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo
stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il
primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari
fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle
cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in
dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non
concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea
erogazione delle suddette indennita'.
8. Gli
assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se
per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita'per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata
nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte
eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma
5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei
commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla
base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398.
9. Gli ammontari degli importi che ai
sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal
fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa
all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
(1)
Vedasi a riguardo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 decreto-legge
27 maggio 2008 n. 93.
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